Con un emedamento inserito nell’iter di conversione del Dl n 145/2023 collegato fiscale o decreto anticipi, viene prevista una novità in materia di iva delle prestazioni chirurgiche estetiche.

Nel dettaglio l’articolo 4-ter, inserito in sede referente, estende l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche:

  • alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica,
  • solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 

Ricordiamo che l’articolo 10, comma primo, n. 18 del richiamato D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) individua, tra le prestazioni esenti dall’Iva, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si ricorda al riguardo che l’articolo 132 della Direttiva IVA (2006/112/CE) prevede che gli Stati membri dispongano alcune esenzioni a favore di attività di interesse pubblico.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26906 del 13 settembre 2022 ha precisato che in tema di Iva, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti da imposta (ex articolo 10, n. 18, Dpr n. 633/1972), nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psicofisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente (e non sull’ufficio) l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi.

Viene precisato che resta fermo il trattamento Iva applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione, a prescindere dal verificarsi delle predette condizioni.

Per informazioni:
Dott.ssa Giulia Boscaini
Carpi | Modena | Mirandola
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